Art. 2-ter — Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace
1. All'articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "Entro il 28 febbraio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2016"
Testo vigente dal 1 marzo 2017
