Art. 3 — Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al ((2017)), si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al ((2017)), si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e' conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica e' fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Testo vigente dal 1 marzo 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 230/2014

    Questione infondata
    10 ottobre 2014

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 131, censurato nella parte in cui stabilisce che, in sede di prima applicazione della disciplina delle procedure concorsuali per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009, anziché dal 1° gennaio 2008. La fattispecie normativa censurata non collide con le regole generali poste in materia concorsuale dall'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.lgs. n. 217 del 2005), rispetto alle quali si pone in un rapporto di specifica transitorietà, non costituisce scelta arbitraria ed irrazionale e non pregiudica imparzialità e buon andamento dei servizi, principi in relazione ai quali si presenta in modo teleologicamente articolato. Il sistema delineato dall'art. 3 del richiamato d.l. è nel suo complesso finalizzato, da un lato, a realizzare un graduale ed appropriato passaggio dal vecchio ordinamento di cui alla legge n. 521 del 1988 a quello introdotto dal richiamato d.lgs. n. 217 del 2005; dall'altro, a rendere più agevole il reclutamento di capi squadra e capi reparto al fine di assicurare il servizio in modo tempestivo ed efficiente. In particolare, con specifico riferimento alla disposizione censurata, la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione precisa che si tratta di una norma transitoria, indispensabile a consentire l'applicazione del meccanismo della risulta al primo concorso semplificato per capo squadra, cioè quello con decorrenza 1° gennaio 2009. La diacronia rispetto alla regola prevista dal comma 3 del medesimo art. 3 viene spiegata in tale contesto alla luce della circostanza del previo espletamento del concorso per capo squadra rispetto a quello di capo reparto, in luogo del loro contestuale svolgimento, quale misura indispensabile proprio ai fini del corretto funzionamento del servizio. - Per il riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento da parte del legislatore in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, le cui scelte possono essere sindacate solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli, v. le citate sentenze nn. 234/2007, 4/1994 e 448/1993, oltre, ex plurimis , sentenza n. 192/2008.

    Art. 3 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2016 al 1 marzo 2017. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al tolto: 2016 aggiunto: 2017, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera … vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al tolto: 2016 aggiunto: 2017, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-20;79~art3 · fonte del testo

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