Art. 28-bis — Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica
Testo vigente dal 28 febbraio 2012
