L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 4 a)quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 379 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20; 4 b)quanto a 44,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 54,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 34,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 31,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7; c)quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; d)quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato; e)quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e-bis)quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 16 luglio 2014, n. 207 (in G.U. 1a s.s. 23/07/2014, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 3, alinea e lettera a), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione siciliana."

Testo vigente dal 1 gennaio 2026 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 207/2014

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, l'art. 21, comma 3, alinea e lett. a ), del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90), nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del medesimo d.l. (rispettivamente, innalzamento e proroga del regime di detrazione fiscale per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici; e proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di immobili) anche i tributi riscossi nella Regione siciliana. L'impugnata disciplina, priva di una clausola di salvaguardia che ne sancisca l'inapplicabilità agli enti ad autonomia differenziata in caso di contrasto con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, viola l'autonomia finanziaria garantita alla Regione siciliana perché - nel disporre che l'aumento di gettito in questione confluisca nel bilancio statale, includendovi anche quello relativo a tributi riscossi nel territorio siciliano - non rispetta una delle condizioni stabilite dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 per derogare al principio di attribuzione alla Regione di tutte le imposte statali riscosse nell'isola, vale a dire la novità dell'entrata tributaria da riservare allo Stato. Infatti, nella nozione di nuova entrata tributaria non rientra il maggior gettito previsto come effetto indotto delle misure di cui ai citati artt. 14 e 16, risultante dalla differenza tra il costo delle agevolazioni fiscali ivi introdotte e i maggiori introiti per imposte dirette ed IVA conseguenti all'incremento delle attività economiche derivante dalla loro agevolazione. Si tratta di tributi già dovuti in base alla precedente normativa fiscale, il cui gettito non muta per il mutare della norma ma aumenta ( rectius , potrebbe aumentare) per l'ipotizzato effetto incentivante sugli investimenti nei settori specifici interessati dalle norme. - Per il costante insegnamento secondo cui il giudizio in via principale, a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, v. le citate sentenze nn. 255/2013, 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989. - Sul principio della necessaria allegazione del danno lamentato dalla parte ricorrente nei giudizi in via principale, v. la citata sentenza n. 246/2012. - Sulla necessità che l'entrata tributaria da riservare allo Stato, in deroga al principio di attribuzione alla Regione siciliana di tutte le imposte statali riscosse nell'isola, sia destinata a finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate dalla legge, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 135/2012. -Per l'orientamento secondo cui può essere considerata nuova entrata tributaria anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che aumentano le aliquote di tributi preesistenti, v. le citate sentenze nn. 97/2013, 143/2012 e 348/2000. - Sull'esclusione del carattere di novità dell'entrata tributaria relativamente a somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale, v. la citata sentenza n. 241/2012. - Per l'affermazione che l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 assicura alla Regione siciliana il gettito derivante dalla «capacità fiscale» che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria, v. la citata sentenza n. 306/2004.

    Art. 21 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 · Art. 14 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea · Art. 16 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 2014 al 1 gennaio 2026. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art21 · fonte del testo

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