Art. 16 — Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto che "il termine di cui all'articolo 16 del presente decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica"
Testo vigente dal 11 novembre 2004
