Art. 1 — Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica
Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.
Testo vigente dal 10 novembre 2004
