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Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunita' scientifica, ed il termine di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1989. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile e' reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo protezione civile". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1989 al 1 marzo 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art15 · fonte del testo

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