Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e' differito al 31 marzo 1989. I termini per la presentazione del progetto di intervento, di cui al comma 6- bis dell'articolo 5, e di cui all'articolo 23 dello stesso decreto-legge n. 474 del 1987, sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.

Testo vigente dal 14 febbraio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art14 · fonte del testo

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