Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste Italiane S.p.a., delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle societa' di gestione del risparmio, delle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), delle societa' fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attivita' di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonche' degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema dei pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Testo vigente dal 14 dicembre 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-13;466~art1 · fonte del testo

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