Art. 29 — Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, e' prorogato di un anno. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresi' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
  • b)prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonche' delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;
  • c)prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attivita' di coordinamento tra le autorita' degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorita' di vigilanza;
  • d)prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformita' al principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;
  • e)prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera a) e per assicurare organicita' alla normativa interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le disposizioni rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nella legge 24 novembre 2000, n. 340, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da assicurare le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 7 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-03;14~art29 · fonte del testo

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