Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque inderogabilmente ((non oltre il 30 aprile 2013)), sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, puo', con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, puo' rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanita', nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie".

Testo vigente dal 11 novembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 2012 al 11 novembre 2012. 5 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque inderogabilmente non oltre il tolto: 31 dicembre 2012 aggiunto: 30 aprile 2013, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero … presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta. tolto: 3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla … riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-28;89~art1 · fonte del testo

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