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Sono prorogati al 31 dicembre 1933:
- a)il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, entro il quale puo' essere protratta con decreto del prefetto, di anno in anno, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessita', l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle localita' colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908; 2
- b)i termini di cui agli articoli 118 e 120 del suddetto testo unico, gia' prorogati sino al 31 dicembre 1928 con l'articolo 2, lettera c), del citato R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, per l'esecuzione dei piani regolatori dei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al testo unico medesimo, e per le espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di Messina;
- c)il termine di cui all'art. 173 del predetto testo unico relativo alla procedura di espropriazione, gia' prorogato al 31 dicembre 1928 con l'art. 2, lettera d), del ricordato R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 21 dicembre 1933, n. 1919, convertito senza modificazioni dalla L. 4 giugno 1934, n. 1023, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1935 il termine di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, entro il quale puo' essere protratta con decreto del prefetto di anno in anno, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessita', l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle localita' colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908".
Testo in vigore dal 11 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
