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Sono prorogati al 31 dicembre 1933:
- a)il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, entro il quale puo' essere protratta con decreto del prefetto, di anno in anno, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessita', l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle localita' colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;
- b)i termini di cui agli articoli 118 e 120 del suddetto testo unico, gia' prorogati sino al 31 dicembre 1928 con l'articolo 2, lettera c), del citato R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, per l'esecuzione dei piani regolatori dei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al testo unico medesimo, e per le espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di Messina;
- c)il termine di cui all'art. 173 del predetto testo unico relativo alla procedura di espropriazione, gia' prorogato al 31 dicembre 1928 con l'art. 2, lettera d), del ricordato R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1929 al 11 febbraio 1934
