Art. 9 — Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali
Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e di sicurezza, il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura la riduzione di almeno 1.000 unita' di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unita' impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, con comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 2016, N. 145)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2016
