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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il termine stabilito dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1233 convertito nella legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 488, per la concessione dell'aggiunta di famiglia o dell'indennita' di caroviveri, nella misura intera, al personale militare e civile della Regia aeronautica che abbia fissato o fissi la sua residenza in Guidonia, e' prorogato al 30 aprile 1940-XVIII.1
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 5 giugno 1941, n. 744
1Il Regio Decreto 5 giugno 1941, n. 744 ha disposto (con l'art. unico, comma 1) che "Il termine stabilito dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1179, per la concessione dell'aggiunta di famiglia o dell'indennita' di caro viveri, nella misura intera, al personale militare e civile della Regia aeronautica, residente in Guidonia, e' prorogato dal 30 aprile 1940-XVIII sino alla cessazione dell'attuale stato di guerra."
Testo in vigore dal 22 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
