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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il termine stabilito dal Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1233 convertito nella legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 488, per la concessione dell'aggiunta di famiglia o dell'indennita' di caroviveri, nella misura intera, al personale militare e civile della Regia aeronautica che abbia fissato o fissi la sua residenza in Guidonia, e' prorogato al 30 aprile 1940-XVIII.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 agosto 1939 al 22 agosto 1941
