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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]In modificazione di quanto e' stabilito dalla legge 6 giugno 1932, n. 659, il termine della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, e' prorogato al 30 giugno 1934. 1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 20 aprile 1933 - Anno XI
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Jung
[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1934, n. 931
1La L. 7 giugno 1934, n. 931 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A modificazione di quanto e' stabilito dalla legge 20 aprile 1933, n. 539, il termine della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, e' prorogato al 30 giugno 1936".
Testo in vigore dal 8 luglio 1934 al 16 dicembre 2009
