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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]In modificazione di quanto e' stabilito dalla legge 6 giugno 1932, n. 659, il termine della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, e' prorogato al 30 giugno 1934.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 20 aprile 1933 - Anno XI
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Jung
[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 6 giugno 1933 al 8 luglio 1934
