Art. 10 — Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici all'estero

Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad euro 16.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Testo vigente dal 12 agosto 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-30;208~art10 · fonte del testo

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