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[1]E' data facolta' al Ministro per le finanze di rivedere, di concerto col Ministro per l'interno, le norme relative al regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta, e di emanare anche in deroga alle disposizioni in vigore le norme occorrenti, da valere per un periodo non eccedente i 5 anni, a partire dal 1° gennaio 1929. 1 2

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1928 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 7 dicembre 1933, n. 1739, convertito senza modificazioni dalla L. 25 gennaio 1934, n. 176, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1928, n. 2887, concernente la facolta' data al Ministro per le finanze di rivedere, di concerto col Ministro per l'interno, le norme relative al regime daziario nei comuni di Zara e Lagosta e di emanare anche in deroga alle disposizioni in vigore le norme occorrenti da valere per un periodo non eccedente i cinque anni a partire dal 1° gennaio 1929, continuera' ad avere effetto per altri cinque anni a partire dal 1° gennaio 1934".

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1939

Il Regio D.L. 4 aprile 1939, n. 641, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1939, n. 939, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1928, n. 2887, concernente la facolta' data al Ministro per le finanze di rivedere, di concerto con quello per l'interno, le norme relative al regime daziario nei comuni di Zara e di Lagosta e di emanare, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per un periodo non eccedente i cinque anni a partire dal primo gennaio 1929 e che ha continuato ad avere vigore fino al 31 dicembre 1938 per effetto del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 176, e' ulteriormente prorogato per un altro quinquennio con effetto dal 1° gennaio 1939".

Testo in vigore dal 19 maggio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1939

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1934 al 19 maggio 1939.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 4 aprile 1939, n. 641, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1939, n. 939, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1928, n. 2887, concernente la facolta' data al Ministro per le finanze di rivedere, di concerto con quello per l'interno, le norme relative al regime daziario nei comuni di Zara e di Lagosta e di emanare, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per un periodo non eccedente i cinque anni a partire dal primo gennaio 1929 e che ha continuato ad avere vigore fino al 31 dicembre 1938 per effetto del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 176, e' ulteriormente prorogato per un altro quinquennio con effetto dal 1° gennaio 1939".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-27;2887~art3 · fonte del testo

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