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[1]E' data facolta' al Ministro per le finanze di rivedere, di concerto col Ministro per l'interno, le norme relative al regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta, e di emanare anche in deroga alle disposizioni in vigore le norme occorrenti, da valere per un periodo non eccedente i 5 anni, a partire dal 1° gennaio 1929.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1928 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1928 al 14 gennaio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-27;2887~art3 · fonte del testo

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