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[1]Gli eventuali residui disponibili della somma concessa al comune di Acerenza con l'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 325, e con l'art. 4 della legge stessa modificato dall'ultimo capoverso dell'art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, saranno adibiti a provvista di acqua potabile nello stesso Comune. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° luglio 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]E. Gianturco. A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L.Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1213, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1918, n. 706, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I residui disponibili della somma di L. 65,000 concessa al comune di Acerenza coll'art. 4 della legge e 7 luglio 1901, n. 325, [...] e adibiti, dall'art. 3 della legge 1° luglio 1906, n. 306, a provvista di acqua potabile nel Comune stesso, saranno invece devoluti al pagamento delle somme delle quali il Comune risulti debitore in dipendenza dei lavori di consolidamento dell'abitato, e relative provviste di materiale, eseguiti per le frane del 14 maggio 1901".
Testo in vigore dal 14 agosto 1915 al 16 dicembre 2009
