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[1]Gli eventuali residui disponibili della somma concessa al comune di Acerenza con l'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 325, e con l'art. 4 della legge stessa modificato dall'ultimo capoverso dell'art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, saranno adibiti a provvista di acqua potabile nello stesso Comune.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° luglio 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]E. Gianturco. A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 12 luglio 1906 al 14 agosto 1915
