Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17 agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523, e' ulteriormente prorogato sino al 30 ottobre 1977.

Testo vigente dal 24 febbraio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-02-12;33~artunico · fonte del testo

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