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Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonche' delle commissioni regionali per l'artigianato e del comitato centrale per l'artigianato costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364 e 17 agosto 1974, n. 484, e' ulteriormente prorogato fino a data da stabilirsi dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con le regioni e sentito il Comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il 1976.

Testo in vigore dal 7 novembre 1975 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1975-10-10;523~artunico · fonte del testo

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