Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1975 al 22 dicembre 2008. 80 parole tolte.
tolto: Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonche' delle commissioni regionali per l'artigianato e del comitato centrale per l'artigianato costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364 e 17 agosto 1974, n. 484, e' ulteriormente prorogato fino a data da stabilirsi dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con le regioni e sentito il Comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il 1976.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-10-10;523~artunico · fonte del testo
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