Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La concessione di un dodicesimo dei banchi-lotto di prima categoria, fatta per un decennio dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1891, n. 498, a favore dei benemeriti per servigi resi alla patria, alle vedove loro ed ai loro orfani, viene raddoppiata e prorogata di altri cinque anni.

[2]Il dodicesimo di aumento sara' sottratto, per tali cinque anni, alla classe dei ricevitori del lotto.

Testo in vigore dal 11 luglio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-06-27;290~art1 · fonte del testo

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