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[1]La concessione di un dodicesimo dei banchi-lotto di prima categoria, fatta per un decennio dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1891, n. 498, a favore dei benemeriti per servigi resi alla patria, alle vedove loro ed ai loro orfani, viene raddoppiata e prorogata di altri cinque anni.
[2]Il dodicesimo di aumento sara' sottratto, per tali cinque anni, alla classe dei ricevitori del lotto.
Testo in vigore dal 11 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
