Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1902 al 16 dicembre 2009. 171 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I banchi del lotto si distinguono, riguardo al loro conferimento, in due categorie;
tolto: Alla prima appartengono i banchi con aggio lordo maggiore di lire duemila annue;
tolto: Alla seconda i banchi con aggio lordo non maggiore di annue lire duemila.
tolto: I banchi appartenenti alla prima categoria, saranno conferiti mediante concorso per titoli:
tolto: a) per cinque dodicesimi ai ricevitori del lotto;
tolto: b) per un dodicesimo agli impiegati dello Stato, usciti dal servizio per infermita' o per eta' avanzata non aventi diritto a pensione vitalizia;
tolto: c) per cinque dodicesimi alle vedove d'impiegati e ai loro orfani non aventi diritto a pensione;
tolto: d) per un dodicesimo a coloro che si sieno resi benemeriti per i servizi prestati alla patria e alle loro vedove ed orfani.
tolto: Dopo un decennio a partire dalla data dell'applicazione della presente legge, il dodicesimo indicato alla lettera d) andra' a favore della classe menzionata alla lettera c).
tolto: I banchi della seconda categoria, ossia quelli con aggio lordo non maggiore ad annue lire duemila, saranno conferiti ai reggenti e commessi del lotto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1891-07-20;498~art4 · fonte del testo
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