Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il primo comma dell'art. 6 e' modificato come segue:
[2]«I Governatori hanno facolta' di valersi della eccedenza dalle entrate proprie di ciascuna Colonia complessivamente riscosse in confronto a quelle previste per sopperire a maggiori spese ordinarie e straordinarie; provvedendo all'uopo alle necessarie variazioni del bilancio, con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente al Ministero delle colonie ed a quello delle finanze, ai quali e' pero' riservata l'autorizzazione per le variazioni relative alle spese di personale, di cui al precedente articolo, e a quelle spese di parte straordinaria che superino il limite indicato nell'articolo medesimo».
Testo in vigore dal 2 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009
