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Le disposizioni degli articoli 1, 2, 5 e 6 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, continueranno ad essere applicate fino a tutto l'esercizio finanziario 1935-36, con le modificazioni e aggiunte contenute negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1933 al 16 dicembre 2009
