Art. 4
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[1]Una somma corrispondente all'ammontare dei biglietti di Stato, di cui agli articoli 2 e 3 precedenti, sara' investita in valute d'oro o in buoni esteri del tesoro, pagabili in oro, e assegnata alla cassa in sostituzione delle valute auree da questa trasferite alla Cassa depositi e prestiti. I frutti dello investimento in buoni saranno accantonati in valuta aurea, a partire dal 1° luglio 1911, presso la Cassa depositi e prestiti a ulteriore garanzia della circolazione cartacea. Cosi' gli utili della coniazione delle monete divisionali d'argento, consentita dalla Convenzione di Parigi del 4 novembre 1908, saranno parimente accantonati, come sopra, agli effetti dell'art. 1°, ultimo capoverso, della predetta Convenzione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
