Art. 2 — null
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Le nuove emissioni saranno disposte con decreto del ministro del tesoro, e non potranno superare l'ammontare complessivo dei biglietti che risultino effettivamente ritirati e annullati per effetto della operazione di cui al citato art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
