Art. 9 — Clausola di corrispondenza
A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel ((codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
Testo vigente dal 12 agosto 2010
