Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1950 al 9 ottobre 2010. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali appartenenti ad Armi o a Corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 60 unita'. Alla effettiva eliminazione dell'eccedenza si provvedera' entro il 31 dicembre 1950. Dal 1 gennaio 1950 non si potra' provvedere a nuove destinazioni ai tribunali militari di ufficiali appartenenti ad Armi o a Corpi diversi dal Corpo della giustizia militare in sostituzione di ufficiali che per qualsiasi motivo, di ufficio o a domanda, cessino di esservi destinati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-07-08;688~art2 · fonte del testo
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