Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
Abrogato dal 9 febbraio 2013
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
Abrogato dal 9 febbraio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1971 al 9 febbraio 2013. 197 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I magistrati con qualifica di viceprocuratore militare o giudice relatore, che hanno compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore o giudice istruttore di terza classe, sono sottoposti alla valutazione della commissione per il personale della giustizia militare ai fini della nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare. Il magistrato che abbia conseguito valutazione: favorevole viene nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare. La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza classe. Ai fini dell'anzianita' di cui ai commi precedenti e' valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti. I magistrati di pari anzianita' verranno iscritti nel ruolo dei procuratori militari della Repubblica nell'ordine derivante dalla graduatoria di merito formata dalla commissione per il personale della giustizia militare nella valutazione di cui al primo comma. Per i magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 570.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-05-22;368~art2 · fonte del testo
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