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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La proroga accordata fino al 31 dicembre 1906 con la legge 22 dicembre 1905, n. 587, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilita' degli stipendi, e' estesa fino al 31 dicembre 1907. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.
[9]VITTORIO EMANUELE
[10]A. Majorana. Gallo.
[11]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1907, n. 803
1La L. 31 dicembre 1907, n. 803 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La proroga accordata fino al 31 dicembre 1907 con la legge 30 dicembre 1906, n. 655, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilita' degli stipendi, e' estesa al 30 giugno 1908".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
