Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1906 al 15 gennaio 1908. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]La proroga accordata fino al 31 dicembre 1906 con la legge 22 dicembre 1905, n. 587, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilita' degli stipendi, e' estesa fino al 31 dicembre 1907.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.

[9]VITTORIO EMANUELE

[10]A. Majorana. Gallo.

[11]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 15 gennaio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-12-30;655~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari