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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La proroga accordata fino al 31 dicembre 1906 con la legge 22 dicembre 1905, n. 587, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilita' degli stipendi, e' estesa fino al 31 dicembre 1907.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.
[9]VITTORIO EMANUELE
[10]A. Majorana. Gallo.
[11]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 15 gennaio 1908
