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Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo 1 esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina stabilito dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983.

Testo in vigore dal 9 giugno 1965 al 12 novembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art26 · fonte del testo

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