Art. 9 — Atti soggetti ad iscrizione nei registri

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Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attivita'. Nei registri devono essere iscritti altresi' le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Testo in vigore dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art9 · fonte del testo

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