Art. 5 — Donazioni ed eredità

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Le associazioni di promozione sociale prive di personalita' giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalita' previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Testo in vigore dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art5 · fonte del testo

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