Programma nazionale di ricerche in Antartide

Art. 6 — Attuazione del programma

L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa per i contenuti scientifici del programma con il Consiglio nazionale delle ricerche, all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, secondo modalita' operative stabilite nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministero della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilita'. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare. Le spese relative al personale delle amministrazioni od enti partecipanti alle attivita' sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati della presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge. Con apposito regolamento il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attivita' in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36

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La L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284".

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1999

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1985 al 12 marzo 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36

    La L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-06-10;284~art6 · fonte del testo

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