Art. 15 fecondazione assistita — Relazione al Parlamento

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L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attivita' delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 27 febbraio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art15 · fonte del testo

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