Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'articolo 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilita' di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonche' a liberi professionisti, Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Il collaudo delle opere eseguite e' affidato a tecnici dell'amministrazione statale. I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sono elevati da dieci a 150 milioni di lire. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 marzo 1981, n.119

1

La L. 30 marzo 1981, n.119, ha disposto (con l'art. 20) che "I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967."

Testo vigente dal 23 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1978 al 23 aprile 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 marzo 1981, n.119

    La L. 30 marzo 1981, n.119, ha disposto (con l'art. 20) che "I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-21;967~art4 · fonte del testo

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