Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. E' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sara' riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese. La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente gravera' sui fondi stanziati con l'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 18 luglio 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-01;404~art2 · fonte del testo

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