Art. 2 — Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile

Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

  • a)il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e' obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
  • b)la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e' effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";
  • c)in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva la possibilita' di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di eta'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui al presente comma.5 Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in piu' regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede legale. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita' per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi gia' destinati alle esigenze formative di tale amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalita' attuative del comma 6. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "entro due anni dalla data di assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2015". Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro e' autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attivita' di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalita' per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le universita' statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. Le universita' provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11, sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialita':
  • a)regolarita' del percorso di studi;
  • b)votazione media degli esami;
  • c)condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Ciascuna universita' assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorita' agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo e' assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo puo' essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106

5

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.".

Testo vigente dal 29 gennaio 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 217/2014

    Questione inammissibile
    18 luglio 2014

    È inammissibile il ricorso con cui la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 2, comma 5- ter , del d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99), che disciplina interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile, e tirocini formativi di orientamento, per i quali i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Infatti, il ricorso è stato deliberato in via d'urgenza dalla Giunta provinciale, tempestivamente notificato e depositato, senza che ad esso fosse allegato l'atto di ratifica del Consiglio, adottato e depositato nella cancelleria della Corte ben oltre il termine previsto per il deposito del ricorso (dieci giorni dall'ultima notificazione). Secondo la giurisprudenza costituzionale, è entro tale termine - che identifica un momento essenziale del giudizio in via principale - che deve essere acquisito agli atti del processo l'atto di ratifica dell'organo statutariamente competente a deliberare l'impugnazione. Né, nella fattispecie, sono state riscontrate circostanze straordinarie ed impreviste tali da render impossibile il rispetto dei termini perentori del processo costituzionale poiché le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, pur rendendolo meno agevole, non avrebbero impedito l'osservanza dei predetti termini. - Nel senso che, in tema di giudizi di legittimità costituzionale in via principale e per conflitto di attribuzione tra enti, la "previa deliberazione" della proposizione del ricorso introduttivo da parte dell'organo collegiale competente è esigenza non solo formale, ma sostanziale per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che lo stesso può produrre, non sussistendo un principio generale per cui ogni organo di presidenza potrebbe, in caso di urgenza e salvo ratifica, adottare i provvedimenti spettanti al collegio, e non potendo l'originario difetto di potere dell'organo ricorrente essere sanato da una delibera dell'organo collegiale adottata dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, v. le citate sentenze nn. 142/2012, 54/1990, 147/1972, 8/1967, 119/1966, 76/1963, 36/1962 e 33/1962. - Nel senso che l'eccezionale e temporanea legittimazione processuale della Giunta provinciale a deliberare in via d'urgenza la proposizione del ricorso introduttivo deve essere necessariamente consolidata e resa definitiva, in quanto prevista solo a titolo provvisorio, mediante ratifica entro un termine predeterminato, v. la citata sentenza n. 142/2012. - Nel senso che il deposito del ricorso notificato, da effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione, costituisce un momento essenziale del processo costituzionale in quanto a partire da tale momento le parti possono costituirsi in giudizio e che l'atto di ratifica dell'impugnazione della legge statale deve essere depositato nel termine del deposito del ricorso stesso, v. la citata sentenza n. 142/2012.

    Art. 2 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2014 al 29 gennaio 2016. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… pubblici l'importo puo' essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari. tolto: Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalita' per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorita' per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-28;76~art2 · fonte del testo

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