Art. 11 — Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF

L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente: "3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

Testo vigente dal 24 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art11 · fonte del testo

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