Art. 16 — Disposizioni antielusive

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Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita' tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, e' tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell'attivita' di impresa, i beni e le attivita' ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalita'.

Testo in vigore dal 24 ottobre 2001 al 2 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art16 · fonte del testo

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