Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1991 al 13 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprieta', con vincolo di destinazione alle attivita' di cui all'articolo 1. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene.

Testo in vigore dal 23 luglio 1991 al 13 febbraio 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 36/1992

    Ha colpito questo articolo
    5 febbraio 1992

    La disposizione di cui al prino comma dell'art. 6, legge 19 luglio 1991, n. 216, prevedente la possibilità che lo Stato, le Regioni e le Province possano concedere in uso gratuito beni immobili ai destinatari dei contributi per l'esercizio delle attività assistenziali in favore dei minori, nella stessa legge previste, appare superflua ed invasiva, ove riferita alle Province ricorrenti di Trento e Bolzano dal momento che le Province dispongono a pieno titolo dei beni immobili, di natura demaniale e patrimoniale, che ad esse appartengono, e tale disponibilità comprende anche la possibilità di concedere tali beni in uso gratuito per il perseguimento di finalità ed interessi provinciali. Analogamente la disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, prescrivendo particolari modalità per l'utilizzazione dei beni concessi, si presenta limitativa delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio delle ricorrenti, che l'art. 54, primo comma, n. 4, dello Statuto affida senza condizioni alla Giunta provinciale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui estende la disciplina ivi prevista alle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Art. 2 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 6 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 1 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 5 Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-07-19;216~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari