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[1]Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale e' punito con la meta' della pena stabilita per i delitti medesimi ancorche' questi non siano stati commessi.
[2]Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si e' tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1918, n. 634
1La L. 10 maggio 1918, n. 634 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Prima della convocazione dei collegi elettorali di cui all'art. 55 della legge 2 giugno 1913, n. 821, ove sia ancora in vigore, cessera' di avere effetto la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri straordinari e devono del pari cessare di aver vigore la legge 21 marzo 1915, n. 273, sui provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato, e le altre leggi e decreti legislativi in quanto limitano le liberta' di stampa, di riunione, di associazione e le altre liberta' garantite dallo Statuto".
Testo in vigore dal 4 giugno 1918 al 16 dicembre 2009
