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[1]Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale e' punito con la meta' della pena stabilita per i delitti medesimi ancorche' questi non siano stati commessi.

[2]Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si e' tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

Testo in vigore dal 21 marzo 1915 al 4 giugno 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1915-03-21;273~art7 · fonte del testo

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